Sanzioni amministrative a carico dei trasgressori sui mezzi di trasporto pubblico locale L.R. n. 25 del 30/10/1998, art. 37 e s.m.i.

Obblighi e sanzioni amministrative

1. I clienti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio (biglietto o abbonamento), a validarlo  all’inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta del personale, munito di regolare documento di identificazione, preposto, per legge o su disposizione Actv, alla verifica della regolarità dei titoli di viaggio, nonché della regolarità e sicurezza del servizio. Il biglietto oppure la tessera Venezia Unica  possono essere ritirati dal personale Actv a seguito di controlli e verifiche da cui emerga l’irregolarità dei medesimi.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al punto 1, fatto salvo quanto previsto dal punto 4, comporta  il pagamento della  sanzione amministrativa eventualmente prevista all’art. 37 della L.R. n. 25 del 30/10/1998 e s.m.i. nonché il pagamento della tariffa ordinaria in vigore.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al punto 1, fatto salvo quanto previsto dal punto 4, comporta  il pagamento della sanzione amministrativa eventualmente prevista all’art. 37 della L.R. n. 25 del 30/10/1998 e s.m.i., nonché il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che il cliente dichiara di voler raggiungere.        

4. Le sanzioni sopra indicate si applicano anche quando il cliente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta ovvero entro i successivi  quindici giorni presso le agenzie Venezia Unica abilitate oppure quando l’abbonamento risulta regolarizzato successivamente all’accertamento.

Pagamento

1.  Il pagamento delle somme dovute  per le suddette violazioni, può essere effettuato nella misura minima indicata all’art. 37 della L.R. 25/98 immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni, presso le agenzie Venezia Unica abilitate, nonché a mezzo di versamento in conto corrente postale o bancario e via web.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA PER PAGARE

Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, da effettuarsi dal sesto al sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vie è stata, dalla notificazione degli estremi di violazione. Oltre il sessantesimo giorno il pagamento potrà essere effettuato solo all’Ente che affida la linea attraverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento che può assumere la forma massima della sanzione indicata all’art. 37 L.R. 25/98.

2. Le sanzioni non pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione saranno gravate delle spese di procedimento.

Vedi la Tabella Sanzioni: tipologie e importi 


Disposizioni della L.R. 25 del 30/10/98 – NUMERI DI CODICE DELLE CAUSALI:

01 Sprovvisto di biglietto  02 Biglietto non convalidato 03 Biglietto irregolare 04 Bagagli  05 Abbonamento scaduto 06 Abbonamento irregolare 07 Abbonamento dimenticato.

Per il divieto di fumo si applica quanto previsto dall’art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 sanzionata dall’art.7 Legge n. 584 del 11 novembre 1975, come sostituto dell’art. 52, comma 20, della Legge n.448 del 28 dicembre 2001.

I dati personali sono trattati da AVM (titolare del trattamento) al fine della corretta verbalizzazione della violazione accertata e per la gestione delle successive fasi di verifica dell'avvenuto pagamento delle sanzione stessa. L'informativa completa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento U.E. 679/16, sempre sul sito www.avmspa.it, alla voce "privacy e cookies AVM" - informativa sulla tutela dei dati personali di clienti e utenti

MODALITA’ E SEDI DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato presso le seguenti agenzie Venezia Unica:

- P. Roma Agenzia 
- Mestre, via Lazzari 32 (Piazzale Cialdini)
- Dolo, via Matteotti 15/h 
- Sottomarina, Viale Europa 2/c 
- Lido Santa Maria Elisabetta

Orari di apertura 

oppure:

  • ONLINE utilizzando l'area
    PAGAMENTO SANZIONI
  • mediante versamento sul c/c postale utilizzando il modulo rilasciato dall’agente accertatore ovvero su un modulo non prestampato indicando nella causale il numero del verbale ed il nome del trasgressore, con intestazione: 
    Avm S.p.A. - Venezia - Sanzioni Amministrative,  n° CCP 16315301
  • tramite bonifico bancario intestato a Avm S.p.A. Tesoreria - Banca Intesa San Paolo IBAN: IT22 F030 6902 1130 7400 0081 250 (da estero BIC: BCITITMM)

Calcolo delle sanzioni in base alla data di emissione del verbale e alla tariffa ordinaria della rete

CALCOLO SANZIONI

SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalle seguenti autorità:

• Linee Extraurbane: CITTA' METROPOLITANA - Ca’ Corner - S. Marco 2662 – 30124 Venezia

Pec: trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

• Linee Urbane Mestre, Lido e Navigazione: COMUNE DI VENEZIA Ca’ Farsetti - S. Marco 4136 - 30124 Venezia

Pec: comandopl@pec.comune.venezia.it

• Linee Urbane Chioggia: COMUNE DI CHIOGGIA Corso del Popolo 1193 – 30015 Chioggia

Il pagamento definisce il procedimento sanzionatorio e rende inammissibile scritti difensivi e ricorsi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L.R. 30 OTTOBRE 1998 N°25 ART.37 E 39
L.R. 26 GIUGNO 2008 N°4 ART.30