Sanzioni amministrative a carico dei trasgressori sui mezzi di trasporto pubblico locale L.R. n. 25 del 30/10/1998, art. 37 e s.m.i.

Obblighi e sanzioni amministrative

1. I clienti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio (biglietto o abbonamento), a validarlo  all’inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta del personale, munito di regolare documento di identificazione, preposto, per legge o su disposizione Actv, alla verifica della regolarità dei titoli di viaggio, nonché della regolarità e sicurezza del servizio. Il biglietto oppure la tessera Venezia Unica  possono essere ritirati dal personale Actv a seguito di controlli e verifiche da cui emerga l’irregolarità dei medesimi. L’eventuale evidenza di una posizione di insoluto per mancato pagamento dell’abbonamento o di sanzioni amministrative comporta l'inserimento della tessera in una cosiddetta "black list" con inibizione dell'utilizzo anche in caso di tessera Venezia Unica in corso di validità. Conseguentemente il Cliente potrà richiedere l'emissione di una nuova tessera, con i costi di attivazione a proprio carico, solo dopo aver sanato la sua posizione debitoria.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al punto 1, fatto salvo quanto previsto dal punto 4, comporta  il pagamento della  sanzione amministrativa eventualmente prevista all’art. 37 della L.R. n. 25 del 30/10/1998 e s.m.i. nonché il pagamento della tariffa ordinaria in vigore.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al punto 1, fatto salvo quanto previsto dal punto 4, comporta  il pagamento della sanzione amministrativa eventualmente prevista all’art. 37 della L.R. n. 25 del 30/10/1998 e s.m.i., nonché il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che il cliente dichiara di voler raggiungere.        

4. Le sanzioni sopra indicate si applicano anche quando il cliente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta ovvero entro i successivi  quindici giorni presso le agenzie Venezia Unica abilitate oppure quando l’abbonamento risulta regolarizzato successivamente all’accertamento.

Pagamento

1.  Il pagamento delle somme dovute  per le suddette violazioni, può essere effettuato nella misura minima indicata all’art. 37 della L.R. 25/98 immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni, presso le agenzie Venezia Unica abilitate, nonché a mezzo di versamento in conto corrente postale o bancario e via web.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA PER PAGARE

Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, da effettuarsi dal sesto al sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vie è stata, dalla notificazione degli estremi di violazione. Oltre il sessantesimo giorno il pagamento potrà essere effettuato solo all’Ente che affida la linea attraverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento che può assumere la forma massima della sanzione indicata all’art. 37 L.R. 25/98.

2. Le sanzioni non pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione saranno gravate delle spese di procedimento.

Vedi la Tabella Sanzioni: tipologie e importi 


Disposizioni della L.R. 25 del 30/10/98 – NUMERI DI CODICE DELLE CAUSALI:

01 Sprovvisto di biglietto  02 Biglietto non convalidato 03 Biglietto irregolare 04 Bagagli  05 Abbonamento scaduto 06 Abbonamento irregolare 07 Abbonamento dimenticato.

Per il divieto di fumo si applica quanto previsto dall’art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 sanzionata dall’art.7 Legge n. 584 del 11 novembre 1975, come sostituto dell’art. 52, comma 20, della Legge n.448 del 28 dicembre 2001.

I dati personali sono trattati da AVM (titolare del trattamento) al fine della corretta verbalizzazione della violazione accertata e per la gestione delle successive fasi di verifica dell'avvenuto pagamento delle sanzione stessa. L'informativa completa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento U.E. 679/16, sempre sul sito www.avmspa.it, alla voce "privacy e cookies AVM" - informativa sulla tutela dei dati personali di clienti e utenti

MODALITA’ E SEDI DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato presso le seguenti agenzie Venezia Unica:

- P. Roma Agenzia 
- Mestre, via Lazzari 32 (Piazzale Cialdini)
- Dolo, via Matteotti 15/h 
- Sottomarina, Viale Europa 2/c 
- Lido Santa Maria Elisabetta

Orari di apertura 

oppure:

  • ONLINE utilizzando l'area
    PAGAMENTO SANZIONI
  • tramite bonifico bancario intestato a AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.P.A. - Banca Intesa San Paolo IBAN: IT22F0306902113074000081250 (da estero BIC: BCITITMM) avendo cura di inserire la causale, la serie, il numero del verbale ed il nome del trasgressore.

Calcolo delle sanzioni in base alla data di emissione del verbale e alla tariffa ordinaria della rete

CALCOLO SANZIONI

SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti con le seguenti modalità:

  • Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Polizia Locale, Via Cappuccina 76, 30172 Mestre (Ve);
  • Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Venezia, Ca' Farsetti S. Marco 4136-30124 Venezia
  • PEC all’indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it (in tal caso andrà utilizzata la PEC della persona fisica o giuridica destinataria del verbale);
  • Consegna cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Venezia nelle seguenti sedi:
    • Sede di Venezia, situata in Calle del Carbon 4165, 30124 Venezia dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 – Tel. 0412748243
    • Sede di Mestre, situata in Via Spalti 28, 30170 Mestre dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 – Tel. 0412744257
    • in forma digitale attraverso la piattaforma DIME (https://dime.comune.venezia.it), alla voce “Multe”, selezionando la card del servizio “RICORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA”

 

Il pagamento definisce il procedimento sanzionatorio e rende inammissibile scritti difensivi e ricorsi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L.R. 30 OTTOBRE 1998 N°25 ART.37 E 39
L.R. 26 GIUGNO 2008 N°4 ART.30