CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

aggiornamento 6 ottobre 2023

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) è prestato da Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (AVM o anche “vettore”), con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33, per il tramite della propria società collegata Actv S.p.A. (Actv o anche “vettore”) con l’applicazione e secondo l’osservanza delle seguenti “Condizioni Generali di Trasporto”. I clienti del servizio di trasporto di AVM sono chiamati a contribuire affinché il servizio di TPL si possa svolgere nelle condizioni di massima sicurezza e puntualità e quindi sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Trasporto" qui di seguito descritte, nonché ad ottemperare alle avvertenze, inviti e disposizioni attinenti all’ordine e alla sicurezza dell’esercizio del servizio stesso emanate da AVM e nei casi specifici dal personale di quest’ultima e della controllata Actv, ed infine ad osservare le regole e normative dettate dalle leggi nazionali e della Regione Veneto ed alle disposizioni delle altre Autorità competenti.

1. DEFINIZIONI
• “AVM Venezia Official App” (per comodità abbreviato App AVM): applicazione per smartphone che permette l’acquisto e la validazione/attivazione di titoli di viaggio del TPL e della sosta su stalli strisce blu del comune di Venezia, nonché la ricerca di orari e percorsi e la consultazione delle news;
• “Biglietto elettronico Venezia Unica” (per comodità abbreviato semplicemente con “biglietto Venezia Unica”): supporto elettronico (chip on paper);
• “Biglietto rete unica”: consente di viaggiare per un periodo di tempo determinato che prende avvio dalla prima validazione sull’intera rete dell’ambito urbano del Comune di Venezia navigazione, bus, tram e people mover), se caricato su tessera Venezia Unica (fisica o virtuale) consente di viaggiare anche sulle percorrenze aventi origine o destinazione l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, se caricato su biglietto elettronico si faccia riferimento alle tariffe esposte al pubblico;
• “CartaVenezia”: abilitazione della tessera Venezia Unica al caricamento dei titoli di viaggio a prezzo ridotto validi sulla rete urbana del Comune di Venezia e riservati alla clientela abituale di tale servizio;
• “Cliente”: chi usufruisca dei mezzi del trasporto pubblico essendo in possesso di regolare titolo di viaggio correntemente validato;
• “Condizioni Generali di Trasporto”: l’insieme dei termini, condizioni e prescrizioni contenute nel presente documento e che regolamentano le operazioni e le modalità di accesso e d’uso del trasporto pubblico, stabilendo obblighi e responsabilità del trasportatore e del trasportato;
• “Contratto”: il contratto di trasporto tra il cliente e AVM stipulato con l’acquisto del titolo di viaggio e perfezionato nel momento dell’accesso del cliente a bordo del mezzo;
• Call Center (+39) 041 041
• “Linea”: il percorso, effettuato dal mezzo di trasporto, compreso tra capolinea e capolinea e lungo il quale si effettuano le fermate intermedie;
• “Mezzi”: veicoli tranviari, autobus, natanti e people mover utilizzati nel servizio di TPL di AVM;
• “Prezzo”: il corrispettivo pagato dal cliente per acquistare il titolo di viaggio;
• “Profilo cliente”: identifica la categoria di appartenenza (ordinario, studente, residente isole); è legato a determinati requisiti la perdita dei quali determina necessariamente l’emissione di una nuova tessera
Venezia Unica al relativo prezzo di acquisto con applicazione di “profilo cliente” coerente con i nuovi requisiti;
• “Rete”: insieme di linee tra loro connesse funzionalmente;
• “Servizio”: il servizio di trasporto prestato da AVM effettuato con mezzi terrestri, natanti e impianti a fune in conformità alle previsioni dei Contratti di Servizio stipulati tra AVM e gli Enti Affidanti;
• Sistema di bigliettazione: sistema di bigliettazione elettronica senza contatto utilizzato da AVM per la memorizzazione delle informazioni relative ai contratti di trasporto;
• “Tessera elettronica Venezia Unica”: (per comodità abbreviato semplicemente con “tessera Venezia Unica”): supporto elettronico (smart card) di lunga durata, ricaricabile fino alla sua naturale scadenza, atto
alla memorizzazione delle informazioni relative ai contratti di trasporto;
• “Titolo di viaggio”: documento (caricato su tessera Venezia Unica, biglietto elettronico Venezia Unica o smartphone tramite applicazione o altri strumenti digitali) da validare o attivare, con il quale si perfeziona il contratto di trasporto tra il cliente e il vettore;
• “TPL”: Trasporto Pubblico Locale;
• “Validazione”: l’atto del validare/attivare il titolo di viaggio sull’apposita apparecchiatura o tramite l’apposito supporto, per acquisire il diritto ad iniziare e/o proseguire il viaggio;
• Venezia Unica: l’insieme dei servizi di commercializzazione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale e dei biglietti per gli eventi ovvero la rete di vendita (Agenzie, biglietterie e piattaforma on‐line);
• “Viaggio”: itinerario prescelto dal cliente, da percorrere lungo la rete, usufruendo del servizio di TPL effettuato dal vettore.

2. TITOLI DI VIAGGIO
I clienti del servizio di trasporto AVM, per usufruire del servizio stesso, devono, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 30/10/1998 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, munirsi di un titolo di viaggio valido e idoneo secondo le norme di prezzo al pubblico vigenti per il viaggio da percorrere. Il viaggio s’intende iniziato con la salita del cliente sul mezzo e concluso dopo la discesa dallo stesso, secondo le prescrizioni indicate al successivo paragrafo.
Il titolo di viaggio:
a) deve essere acquistato dal cliente di regola prima di salire a bordo del mezzo presso i punti vendita Venezia Unica, le rivendite autorizzate, le emettitrici automatiche, on line tramite il portale veneziaunica.it e gli applicativi e‐commerce associati a actv.it e avmspa.it (prenotazione ferry on line) o tramite la App AVM (e altre applicazioni partner) o il servizio Chat&Go by muoversivenezia, ovvero può essere acquistato a bordo dei mezzi ove e quando previsto;
b) deve essere validato/attivato sull’apposita apparecchiatura o tramite l’apposito supporto prima dell’accesso al pontone galleggiante di imbarco, (per il settore navigazione) o appena saliti sul mezzo (per il settore automobilistico/tranviario ‐ in caso di acquisto del titolo di viaggio tramite applicazione, lo stesso deve essere attivato tre minuti prima di salire a bordo); è cura del cliente verificare l’avvenuta e corretta validazione del titolo di viaggio tramite gli appositi segnali luminosi e acustici emessi dalla validatrice o dal lettore; l’accesso al pontone galleggiante o al mezzo sprovvisti di regolare titolo di viaggio opportunamente validato comporterà la sanzionabilità da parte del personale preposto all’attività di verifica, salvo quanto riportato nei commi successivi in relazione all’impossibilità di preacquisto o guasto delle validatrici;
c) nel settore della navigazione il personale di bordo provvede alla validazione del titolo di viaggio in caso di guasto delle validatrici. In questo caso il cliente deve chiedere al marinaio la validazione del titolo al momento della salita a bordo;
Nel caso di impossibilità di preacquisto del titolo di viaggio (assenza di biglietteria aperta o di emettitriceautomatica), il personale di bordo provvede alla vendita ed alla contestuale validazione del titolo. In questo caso, il cliente deve chiedere al marinaio la vendita del titolo al momento della salita a bordo;
d) deve essere conservato per l’intera durata del viaggio e una volta validato non è cedibile;
e) deve essere esibito su richiesta del personale AVM o di altro personale incaricato, munito di regolare documento di identificazione, preposto per legge o su disposizione di AVM alla verifica della regolarità dei titoli di viaggio, nonché della sicurezza del servizio;
f) può essere ritirato dal personale AVM o da altro personale eventualmente incaricato munito di regolare documento di identificazione, a seguito di controlli e verifiche da cui emerga l’irregolarità del medesimo;
g) quanto previsto al punto f) si applica anche alle tessere Venezia Unica inserite a sistema nella cosiddetta “lista nera” a seguito di procedimento amministrativo (insoluto, smarrimento, ecc.) o per uso improprio, tali tessere una volta ritirate saranno rese inutilizzabili;
h) non è rimborsabile salvo quanto previsto alle presenti Condizioni Generali di Trasporto e meglio specifico della Carta della Mobilità.
Il cliente deve controllare la ricevuta e il resto rilasciatigli dall’operatore di vendita prima di allontanarsi dallo sportello.
Il diritto del cliente a viaggiare cessa con la discesa dal mezzo, fatta eccezione:
a) per i possessori di titolo di viaggio a tempo. Questi titoli sono validi per viaggiare nel periodo di tempo previsto dallo specifico titolo di viaggio su qualsiasi linea facente parte della rete di trasporto urbana di Venezia, con possibilità di interscambio e di uso anche discontinuo dei mezzi della rete di trasporto urbana;
b) per i possessori di titolo di viaggio a tratta (servizio extraurbano), ai quali è consentito viaggiare tra due località comprese nel territorio servito dalla rete di trasporto e suddiviso in fasce di prezzo (tratte), anche con possibilità di interscambio con altra linea in coincidenza, appartenente alla stessa rete di trasporto, fino a completamento del viaggio.
In particolare:

  • ai possessori di biglietti extraurbani validati inizialmente sulle linee extraurbane, è permesso completare il viaggio nell’ambito della rete urbana di Mestre (ad esclusione dei collegamenti con Venezia) nell’arco temporale consentito dallo specifico titolo di viaggio a decorrere dalla prima validazione;
  • ai possessori di biglietti extraurbani, validati inizialmente nell’ambito della rete urbana di Mestre (ad esclusione dei collegamenti con Venezia), è permesso proseguire e completare il viaggio con le linee extraurbane nell’arco temporale previsto dallo specifico titolo di viaggio a decorrere dalla prima validazione.

L’abbonamento consente l’accesso alla tratta e/o alla/e rete/i per la/e quale/i è rilasciato, nel periodo di tempo di validità, previa validazione ad ogni accesso al servizio. La validità temporale dell’abbonamento è, di norma, mensile o annuale e decorre dal primo giorno del mese del periodo per il quale viene acquistato. In caso di caricamento dell’abbonamento su tessera Venezia Unica, lo stesso è memorizzato nella tessera che riporta i dati identificativi del titolare, la data di scadenza della tessera e il profilo cliente corrispondente (quest’ultimo contenuto nel micro‐chip della tessera), in caso di acquisto dell’abbonamento (così come di qualsiasi altro titolo di viaggio) tramite App AVM, lo stesso è memorizzato solo ed esclusivamente su smartphone. Nella tessera Venezia Unica è memorizzabile qualsiasi abbonamento del gestore, subordinatamente alla coerenza col profilo cliente. L’abbonamento è personale e può essere utilizzato solo dal titolare della tessera Venezia Unica, salvo il caso di abbonamenti e tessere impersonali. La tessera Venezia Unica è rilasciata su richiesta del cliente presso gli sportelli Venezia Unica preposti compilando l’apposito modulo con i dati personali e altre informazioni richieste, ivi comprese le eventuali certificazioni necessarie.
La tessera Venezia Unica ha durata quinquennale. Durante il periodo di validità, in luogo del rilascio di una nuova tessera, il titolare potrà richiedere il cambio del profilo, corrispondendone i relativi costi, della tessera già posseduta, documentando, ove necessario, la nuova situazione.
In caso di furto o smarrimento, va richiesta l’emissione di una nuova tessera, autorizzando la contestuale messa fuori validità della tessera precedente: nel caso quest’ultima contenga dei titoli del TPL, i medesimi saranno caricati nella nuova tessera senza costi aggiuntivi per il cliente; entro il termine di sei mesi dalla scadenza della tessera sarà possibile ottenere gratuitamente anche il trasferimento dei titoli del TPL dalla tessera scaduta a quella di nuova emissione. Decorso tale termine, i titoli non potranno più essere utilizzati.
Gli abbonati, nel caso la tipologia del loro abbonamento consenta di viaggiare solo su alcune linee, possono utilizzare anche le altre linee limitatamente ai soli tratti di percorso coincidente.
I prezzi e le tipologie dei titoli di viaggio in vigore sono quelli di volta in volta approvati dagli Enti preposti secondo le leggi vigenti della Regione Veneto.

Sono ammessi alla libera circolazione sui mezzi:
a) gli aventi diritto ai sensi di legge e regolamenti vigenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento e
tessera Venezia Unica;
b) i bambini fino al compimento dei sei anni di età nei servizi urbani ed extraurbani del Comune di Venezia e quattro anni nel servizio urbano Chioggia;Ai passeggeri con ridotta capacità motoria in carrozzina sulle linee della rete di navigazione sono applicati i prezzi “CartaVenezia”. Il titolo di viaggio comprende l’eventuale accompagnatore della persona in carrozzina.

3. RESPONSABILITÀ DI AVM
AVM non assume alcuna responsabilità nei confronti dei clienti per eventuali ritardi, mancata effettuazione totale o parziale dei servizi di TPL dovuti a causa di forza maggiore e/o per motivi di ordine o di sicurezza pubblica, né comunque per l’interruzione o sospensione del servizio di TPL per cause indipendenti dalla sua volontà o al di fuori del suo dominio, quali per esempio, ma non solo: scioperi di qualsiasi genere, preventivamente annunciati o meno, disordini, alte maree, calamità naturali, affollamento dei mezzi, provvedimenti delle competenti Autorità, ecc.
Le deviazioni temporanee e provvisorie di percorso di una determinata linea dovuta a provvedimenti delle Autorità competenti in materia non daranno luogo a variazioni di prezzi o diritto a rimborsi.
Qualora vi sia interruzione del servizio per avaria del mezzo, AVM si impegna al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.
La responsabilità del vettore, disciplinata dall’art. 1681 del Codice Civile, si esplica con l’inizio del viaggio e cessa alla sua fine.
L’accesso ai mezzi in servizio di TPL può essere limitato dal personale di bordo per motivi di sicurezza. AVM non assume alcuna responsabilità nei confronti dei clienti per eventuali danni derivanti da
comportamenti compiuti in violazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

4. MOBILITA DELLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE, DIVERSAMENTE ABILI SU SEDIE A ROTELLE E TRASPORTO DI CARROZZINE O PASSEGGINI PER BAMBINI
Al fine di agevolare la fruizione del servizio da parte di persone con ridotte capacità motorie non in carrozzina o in condizioni di potenziale difficoltà (anziani, donne in evidente stato di gravidanza, ecc.), negli autobus in allestimento urbano e suburbano dotati di dispositivo di “abbassamento” del pianale (kneeling) verso la banchina di fermata, la salita o la discesa possono eventualmente avvenire anche attraverso la porta centrale.
Le persone con disabilità motoria, che viaggino su sedia a rotelle, devono stazionare nello spazio appositamente attrezzato all’interno dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico automobilistico e tranviario.
All’interno dell’apposito spazio la sedia a rotelle deve essere posizionata nel senso contrario alla marcia del veicolo, appoggiata con lo schienale alla paretina di sostegno (o in assenza di tale sostegno vincolata al veicolo con gli appositi dispositivi di blocco) e con i freni bloccati.
A bordo è consentito altresì il trasporto di sedie motorizzate per persone con disabilità motorie o di sedie manuali con ruotino rimovibile, purché le stesse siano omologate al trasporto su altri mezzi e le cui dimensioni in termini di massimo ingombro non superino quelle dello spazio appositamente attrezzato all’interno di unità navali, autobus e tram.
Gli spazi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria su sedie a rotelle, se da queste non occupati, possono essere utilizzati per una sola carrozzina o un solo passeggino, anche non ripiegati, per iltrasporto di bambini. Comunque, non è consentito il trasporto di passeggini/carrozzine non richiudibili per bambini al di fuori degli spazi suddetti (nel senso che al di fuori di detti spazi i passeggini/carrozzine per bambini dovranno essere obbligatoriamente ripiegati).
Nel caso in cui, durante il tragitto, salga sui mezzi una persona con disabilità motoria che si serva di sedia a rotelle, l’area all’uopo attrezzata dovrà essere immediatamente liberata per consentirne il posizionamento.
In tal caso, per motivi di sicurezza la carrozzina o il passeggino dovrà essere ripiegata/o.
Se l’area attrezzata per il trasporto di persone con disabilità motoria su sedie a rotelle è già occupata da un soggetto con analoga disabilità, per motivi di sicurezza non sarà possibile ammettere il trasporto di altro soggetto che utilizzi la sedia a rotelle.
In ogni caso, le operazioni di salita e discesa dal mezzo sono svolte dalle persone con disabilità motoria in piena autonomia.

5. TRASPORTO DI COSE
Bagagli a mano
I bagagli possono essere trasportati secondo le seguenti condizioni.
Ogni viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio può trasportare con sé gratuitamente:
• tre bagagli o pacchi non superiori a cm. 150 quale somma delle tre dimensioni;
• uno strumento musicale entro le dimensioni di cm. 150;
• una canna da pesca contenute in apposita custodia (max 5);
• un paio di sci;
• un carretto della spesa per uso domestico;
• una bicicletta pieghevole o un monopattino pieghevole riposti nelle apposite custodie entro i cm. 150 quale
somma delle tre dimensioni;
• una carrozzina o passeggino per bambini solo se ripiegati, salvo quanto indicato al precedente punto 4 per
il servizio automobilistico.
Nel servizio di Navigazione, in considerazione delle particolari caratteristiche della mobilità delle persone e cose in ambito lagunare, qualora le condizioni di affollamento e di sicurezza del trasporto lo consentano, è permesso l’imbarco ed il trasporto di carrozzine o passeggini non ripiegati. In ogni caso, è vietato il trasporto di scooter per persone con disabilità motoria, salvo quanto descritto al punto 4.
Per bagagli di tipologia diversa o eccedente per numero da quello di cui ai punti precedenti, il cliente deve acquistare e validare il titolo di viaggio allo stesso prezzo del passeggero, secondo le tariffe vigenti, in rapporto di un titolo di viaggio ogni tre bagagli, ovvero da uno a tre bagagli, comunque sempre entro i limiti di cm. 150 quale somma delle tre dimensioni.
Non è ammesso il trasporto di bagagli o pacchi che superino i limiti di cm. 150 quale somma delle tre dimensioni. I bagagli, compresi quelli a spalla ed i pacchi devono essere posati a terra o nelle apposite aree in modo da non arrecare disagio agli altri viaggiatori. Bagagli e pacchi non possono essere posati sui posti a sedere o comunque ingombrarli impedendone l’uso, ovvero ostruire le vie di passaggio.
È vietato il trasporto di materiali pericolosi, maleodoranti o che possono sporcare i mezzi o dare disturbo ai passeggeri.
Il trasporto di bagagli può essere rifiutato, ad insindacabile giudizio del preposto alla conduzione del mezzo, in caso di affollamento o qualora pregiudichi la sicurezza dei passeggeri a bordo del mezzo stesso o del servizio di trasporto.
AVM non è in alcun caso responsabile del furto, smarrimento o comunque perdita degli oggetti personali dei clienti né dei loro bagagli e/o loro contenuto, durante il trasporto o l’attesa dei mezzi.
Gli oggetti rinvenuti saranno conservati per un periodo massimo di 7 (sette) giorni e poi saranno recapitati, come prescritto dalla legge, presso l’ufficio oggetti smarriti del Comune di Venezia.
5bis. Trasporto merci sui natanti
In considerazione delle particolari caratteristiche della mobilità di persone e cose in ambito lagunare, è consentito il trasporto di merci su determinati mezzi e linee del servizio di navigazione, alle condizioni
particolari stabilite da AVM e secondo le norme di prezzo al pubblico in vigore.
Le merci devono essere contenute in idonei contenitori e possono essere trasportate su carrelli, senza arrecare danno e/o fastidio a persone e cose, nonché produrre danneggiamenti ai mezzi Actv.
Il trasporto delle merci deve essere autorizzato dal preposto al comando, a suo insindacabile giudizio.
Le merci devono essere posate a terra o nelle apposite aree indicate dal personale di bordo, in modo da non arrecare disagio agli altri viaggiatori.
È vietato il trasporto di materiali pericolosi, maleodoranti o che possano sporcare i mezzi o dare disturbo ai passeggeri.
AVM non è responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento delle merci trasportate.
Il trasporto di monopattini e biciclette (se non ripiegati e posti in apposite custodie non eccedenti i cm. 150 quale somma delle tre dimensioni), ciclomotori e motocicli è previsto esclusivamente su alcune linee di navigazione alle condizioni di prezzo al pubblico stabilite.
5ter. Trasporto autoveicoli
Il trasporto di veicoli è consentito sulle linee della rete di navigazione, esercite con navi traghetto, secondo le norme e le limitazioni imposte dalle Autorità competenti. I prezzi al pubblico sono definiti in relazione alle
dimensioni del veicolo, non comprendono il conducente e sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. La tabella di prezzi al pubblico prevede il titolo di viaggio di corsa semplice. Durante il tragitto da terminal di
partenza a terminal di arrivo è vietato sostare a bordo dei veicoli.
Per gli autoveicoli e motoveicoli, i cui proprietari siano residenti al Lido e Pellestrina, nonché a favore delle ditte ivi localizzate in termini di sede d’impresa, sono previsti abbonamenti a 10 e 40 corse, alle condizioni e prezzi definiti nella tabella dei prezzi al pubblico.
L’acquisto di questa tipologia di abbonamenti è concesso anche per gli automezzi adibiti al trasporto di persone con ridotta capacità motoria, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Venezia.

6. TRASPORTO DI ANIMALI
A bordo dei mezzi sono ammessi al trasporto gratuito, nel numero massimo di uno per passeggero:
• cani ‐ guida per non vedenti, muniti di museruola, come previsto dalla normativa vigente;
• cani, purché tenuti al guinzaglio o in braccio, muniti di museruola, come previsto dalla normativa vigente;
• specificatamente nel servizio automobilistico, cani di piccola taglia purché tenuti in braccio e muniti di
museruola come previsto dalla normativa vigente;
• altri animali di piccole dimensioni (gatti, uccelli, ecc.) purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte non superiori a cm. 150 quale somma delle tre dimensioni.
Previo acquisto di idoneo titolo di viaggio allo stesso prezzo del passeggero, è ammesso il trasporto di animali purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni non superiori a cm. 150 quale
somma delle tre dimensioni.
Le gabbie e i contenitori devono impedire, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l’esterno durante il trasporto e devono essere tenuti in modo tale da non arrecare fastidio e/o danno a persone e cose.
Il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani ‐ guida per non vedenti) potrà essere comunque limitato o escluso, a giudizio del personale incaricato, in caso di situazioni di particolare affollamento del
mezzo o qualora il trasporto stesso pregiudichi la sicurezza dei passeggeri.
In ogni caso, la persona che accompagni l’animale è l’unica responsabile dei danni provocati a cose e/o persone quale conseguenza diretta o indiretta di comportamenti o fatti provocati dallo stesso animale.

7. COMPORTAMENTO A BORDO DEI MEZZI E IN FERMATA: NORME DI SICUREZZA, DIVIETI E SANZIONI
Per quanto non specificatamente previsto e richiamato di seguito, si applicano, in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio dei servizi di trasporto, le disposizioni e le sanzioni di cui al DPR n. 753 del 11/07/1980.
Servizio automobilistico: in considerazione del carattere facoltativo di tutte le fermate, il cliente in attesa, all’approssimarsi del mezzo utile, è tenuto a segnalare con un cenno della mano la sua richiesta di fermata.
All’approssimarsi della fermata di arrivo il cliente a bordo deve azionare per tempo il segnale sonoro e/o luminoso di "richiesta fermata" posizionato all’interno dell’autobus.
Servizio tranviario: le fermate sono obbligatorie, perciò non è necessario che vengano segnalate dal cliente.
Servizio navigazione: all’approssimarsi della fermata di arrivo il cliente è tenuto ad avvicinarsi alla postazione di uscita del natante. Negli approdi dove è prevista la fermata a richiesta tramite segnalazione luminosa (lanterna semaforica), la stessa deve avvenire con congruo anticipo in modo tale da consentire l’ormeggio del mezzo in piena sicurezza. In caso di guasto all’impianto (e comunque dove è prevista la prenotazione telefonica) è possibile contattare la Centrale Operativa della Navigazione; maggiori informazioni su www.avmspa.it e www.actv.it.
Nel servizio automobilistico/tranviario, nei casi in cui il viaggio o parte dello stesso avvenga in piedi, il cliente deve sorreggersi agli appositi sostegni e maniglie presenti a bordo del mezzo. AVM e Actv non sono responsabili per i danni subiti dal cliente che viaggi in piedi senza sorreggersi agli appositi sostegni.
Il cliente deve usare ogni precauzione necessaria e vigilare, per quanto da lui dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria e delle persone, animali e cose di cui ha la custodia.
Il personale incaricato può impedire l’accesso sui mezzi, ovvero intimare l’allontanamento, senza diritto ad alcun rimborso, ai clienti che: si trovino in stato di manifesta ubriachezza, offendano la decenza, diano pubblico scandalo o rechino disturbo agli altri clienti, o che comunque rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine e sicurezza del servizio disposte da AVM, ovvero che non rispettino le presenti Condizioni Generali di Trasporto.
I clienti sono tenuti a cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati i relativi posti (art. 27 legge 30.03.1971, n. 118), nonché favorire le persone anziane, le donne in stato di gravidanza e le persone
con bambini fino ai 6 anni di età.
È consentito parlare al personale di bordo solo per chiedere informazioni attinenti al servizio ed in caso di inconvenienti (es. malore, borseggio, molestia, guasto).
È fatto divieto ad ogni cliente, e le violazioni saranno sanzionate ai sensi del citato DPR 753/1980:
a) salire o scendere dal mezzo da porte o postazioni diverse da quelle prescritte dalle indicazioni poste
all’interno e all’esterno del mezzo, nonché quando questo sia in movimento, salvo i casi richiamati al punto 4;
b) di entrare dall’uscita negli approdi del servizio di navigazione;
c) occupare più di un posto a sedere o ingombrare uscite o passaggi in contrasto con le indicazioni del
personale aziendale;
d) aprire i finestrini del mezzo se ciò disturba gli altri clienti;
e) gettare oggetti dai finestrini (sanzione maggiore quando il fatto avviene con il mezzo in movimento);
f) sporgersi dai finestrini con il mezzo in movimento;
g) fumare a bordo dei mezzi, negli impianti di fermata e nelle pertinenze aziendali. Il divieto comprende anche le sigarette elettroniche e i dispositivi elettronici che consentano l’inalazione di vapore;
h) azionare, salvo casi di grave ed incombente pericolo, i comandi per l’apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato sui mezzi e come tale evidenziato;
i) arrecare danno di qualsiasi tipo o natura ai mezzi o ai locali aziendali;
j) depositare nei locali aziendali o trasportare sui mezzi bombole di gas compressi, disciolti o liquefatti, materiali esplosivi di qualsiasi natura, infiammabili, nocivi, corrosivi o contaminanti;
k) accedere sul mezzo con animali, armi, materiali, oggetti ed involucri che, per volume forma o natura, possano risultare molesti o pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danno agli stessi;
l) distrarre il personale durante la conduzione del mezzo, impedire o ostacolare il personale stesso nell’esercizio delle sue funzioni;
m) chiedere al conducente di salire o scendere dal mezzo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
n) cantare, suonare, schiamazzare mendicare o tenere un comportamento sconveniente o molesto, tale da arrecare in qualsiasi modo disagio o disturbo;
o) accedere sul mezzo in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé e agli altri;
p) esercitare senza apposita autorizzazione qualsiasi commercio nonché distribuire o affiggere oggetti o stampe a scopo pubblicitari;
q) accedere sul mezzo con abbigliamento sudicio o indecente o con segni evidenti di malattie contagiose o ferite che possano arrecare danno o molestia o repulsione agli altri passeggeri, salvo il caso di pronto soccorso;
r) effettuare, senza l’autorizzazione di AVM riprese fotografiche, audio e video al personale in servizio.
Le persone che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine e di sicurezza impartite dal personale addetto al servizio possono essere allontanate dai mezzi o dalle pertinenze aziendali.

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARITÀ NEI TITOLI DI VIAGGIO
Come previsto dalla normativa vigente (L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni) i clienti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di un valido titolo di viaggio, a validarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. In caso di violazione, i clienti sono tenuti oltre al pagamento del normale titolo di viaggio a prezzo ordinario, calcolato dal capolinea di partenza alla fermata di arrivo del cliente, anche al pagamento delle sanzioni amministrative fissate dalle Autorità competenti.
Per le procedure di accertamento, notifica e riscossione si rinvia alla legge nazionale e regionale vigente e a quanto riportato nel sommario processo verbale redatto dal personale di controllo.
L’attività di accertamento sarà espletata nel rispetto della L.R. 25/1998, e successive modificazioni e integrazioni, da parte di Agenti Accertatori che in tale veste ricoprono la funzione di agente di polizia
amministrativa.
Il cliente cui venga elevata sanzione amministrativa per irregolarità del titolo di viaggio è tenuto a fornire all’Agente Accertatore le proprie generalità accertabili da valido documento di identità personale.
I trasgressori hanno facoltà di conciliare l’illecito con effetto liberatorio, versando all’Agente Accertatore l’importo della sanzione di legge, oltre all’importo del biglietto a prezzo ordinario. L’agente rilascerà copia del relativo sommario processo verbale. Per i minori si applica quanto previsto dalla legge 689/1981.
Qualora il cliente non possa o non intenda pagare all’Agente Accertatore, lo stesso redigerà il relativo verbale riportando le generalità fornite dal trasgressore. In base agli articoli 494, 495 e 496 del C.P., le generalità
devono essere correttamente fornite. Il cliente ha diritto di inserire nel verbale la propria dichiarazione, che sottoscriverà ricevendone copia.
Il rifiuto di fornire i dati di identificazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 651 del Codice Penale.
La falsificazione, l’uso di biglietti falsificati o l’alterazione dei medesimi comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 462, 465 e 466 del Codice Penale.
Le false dichiarazioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 496 del Codice Penale.

9. AVVISI E ORARI AL PUBBLICO
Il cliente è tenuto a leggere attentamente gli avvisi AVM esposti all’interno delle sale d’attesa nel servizio navigazione, alle pensiline di attesa nel servizio di terraferma, nonché eventualmente a bordo dei mezzi, all’interno delle agenzie Venezia Unica o dei rivenditori AVM autorizzati, pubblicati sui siti www.avmspa.it e www.actv.it, sui canali social media istituzionali AVM/Actv (@muoversivenezia) e all’interno della sezione dedicata della App AVM.
Gli orari ufficiali di partenza e di transito dei mezzi sono esposti presso i principali impianti di fermata, nonché pubblicati nel sito aziendale www.avmspa.it e www.actv.it, disponibili telefonicamente a mezzo Call Center (+39) 041 041 e all’interno della sezione dedicata della App AVM. AVM non risponde degli orari pubblicati da soggetti terzi.
Gli orari esposti al pubblico possono essere variati temporaneamente senza alcun preavviso qualora subentrino cause di forza maggiore o per casi di pubblica necessità; possono invece essere variati in via definitiva, con preavviso, sempre per cause indipendenti dalla volontà di AVM. Gli orari di transito alle fermate e di arrivo ai capolinea sono comunque indicativi in quanto condizionati anche da fattori e cause indipendenti dalla volontà di AVM che quindi declina ogni responsabilità per mancate coincidenze rispetto all’orario esposto.
I clienti saranno informati, nei termini di legge, su interruzioni del servizio dovute a scioperi legittimamente proclamati
Sono considerate coincidenze unicamente quelle previste negli orari ufficiali.
In caso di mancata coincidenza, per cause dovute a responsabilità aziendale, si autorizzerà la prosecuzione del viaggio, eventualmente per altra via, per permettere di giungere a destinazione senza pagamento di alcuna differenza di prezzo per il maggior percorso.

10. RISTORI
AVM, al fine di agevolare la propria clientela, prevede la possibilità di ottenere il ristoro, in titoli di viaggio o in denaro, dell’abbonamento annuale sottoscritto, ovvero la sospensione dell’abbonamento stesso, a seconda dei casi.
Per informazioni dettagliate, si invita la clientela a: prendere visione della versione integrale della Carta della Mobilità, pubblicata nei siti internet avmspa.it e actv.it o telefonare al Call Center (+39) 041 041.
 

11. SEGNALAZIONI E RECLAMI
Nel caso in cui il cliente intenda inoltrare ad AVM suggerimenti, segnalazioni o reclami può farlo nei seguenti modi:
• compilando il modulo on line disponibile nella sezione “servizi al cliente” dei siti internet avmspa.it e actv.it;
• a mezzo PEC.
Lo scritto deve contenere nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio e un recapito e‐mail. In assenza di tali dati, non sarà possibile dar seguito a quanto pervenuto in azienda. Devono inoltre essere indicati i dettagli relativi all’episodio contestato/segnalato dal cliente (a titolo di esempio: la data e l’ora in cui è avvenuto il fatto, il numero della linea automobilistica o di navigazione, la direzione verso la quale il cliente si stava dirigendo, ecc.). Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, AVM provvede a dare risposta scritta al cliente. I reclami incompleti o dal contenuto inappropriato non avranno seguito.
Solo dopo aver presentato un reclamo ad AVM e decorsi sessanta giorni dall’invio, è possibile rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasposto via mare e del Regolamento (UE) n. 181/2011 (Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus) e per vie navigabili interne, tramite l’apposito sistema telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità, oppure con il modulo da inviare a mezzo posta raccomandata all’indirizzo di via Nizza n.230, 10126 – Torino, oppure via e‐mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
pec@pec.autorita‐trasporti.it
art@autorita‐trasporti.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.autorita‐trasporti.it

12. PUBBLICITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
Le presenti Condizioni Generali di Trasporto, e ogni loro variazione o modificazione, saranno:
• pubblicate nel sito avmspa.it/ e nel sito avmspa.it/;
• esposte per estratto o disponibili su richiesta, per consultazione, presso tutte le biglietterie Venezia Unica
e esposte per estratto sui mezzi automobilistici;
• affisse negli approdi.

13. REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AVM, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora in poi Regolamento), informa che i dati personali dei suoi clienti comunque raccolti al fine dell’espletamento direttoo indiretto del servizio di trasporto pubblico (ad esempio: rilascio tessera Venezia Unica, raccolta reclami, indagini statistiche e di customer satisfaction, ecc.) sono trattati in modo lecito e corretto secondo quanto previsto dal Regolamento. I suddetti dati personali sono trattati esclusivamente da personale specificatamente autorizzato al trattamento, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Ai dati personali possono avere accesso anche eventuali terzi quali fornitori e collaboratori che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi, le altre società del Gruppo AVM (cioè Actv S.p.A., che eroga il servizio del trasporto pubblico locale ed è proprietaria dei mezzi di trasporto e Ve.La. S.p.A., che si occupa della commercializzazione dei titoli di viaggio), debitamente identificati responsabili del trattamento, nonché i soggetti pubblici che vi potranno accedere in
forza di disposizione di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza).
Per ogni richiesta in merito al trattamento dei dati personali, è attivo il web form “privacy” presente alla sezione “servizi al cliente” dei siti internet avmspa.it e actv.it ovvero si può contattare il numero di telefono 0412722111, chiedendo della segreteria della direzione legale sicurezza e ambiente.
Si comunica che AVM ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer ‐ DPO) esterno, i cui i dati di contatto sono dpogruppoavm@avmspa.it, a cui ci si può rivolgere in via generale per le questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti.
Per ogni ulteriore informazione quale per es. la categoria dei dati trattati, le modalità di raccolta, le finalità, i tempi di conservazione, le misure di sicurezza o l’esercizio dei diritti dell’interessato, si prega di consultare i
siti www.avmspa.it, www.actv.it e www.velaspa.com, alla sezione “Privacy & Cookies”.

14. VIDEOSORVEGLIANZA
Si informa che a bordo dei mezzi di trasporto (automobilistici e di navigazione) e presso le fermate del servizio automobilistico è attivo un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio
aziendale, di cui è titolare ACTV; presso gli approdi del servizio di navigazione è altresì attivo un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, di cui è titolare AVM. Inoltre, sui mezzi di trasporto automobilistico (bus‐tram) è attivo un sistema V.E.D.R. per la ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali. Le immagini saranno oggetto di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici e nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e del Provvedimento Generale dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che non richiede di acquisire un preventivo consenso dall’interessato. Il presupposto giuridico è il perseguimento del legittimo interesse del titolare.
Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito www.avmspa.it “Privacy & Cookies‐ informativa sulla tutela dei dati personali relativa alla videosorveglianza” e il sito www.actv.it alla sezione “Privacy & Cookies ‐ informativa sulla tutela dei dati personali relativa alla videosorveglianza” e ‐ “Privacy & Cookiesinformativa sulla tutela dei dati personali relativa al sistema VEDR per la ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali”.